In seguito alle modifiche introdotte dal DL n. 50/2017 e ai chiarimenti pervenuti con la Circolare n. 1/E del 17/01/2018 vi informiamo che verranno apportate alcune modifiche al software per poter gestire la rilevazione contabile dei documenti relativi al 2017, ricevuti nel 2017 ma non annotati entro il 31/12/2017. Tali documenti, se annotati entro il 30/04/2018, possono essere portati in detrazione solo nella Dichiarazione Annuale Iva relativa al 2017 (IVA 2018).

Per poter gestire automaticamente questa situazione sarà necessario inserire tali documenti in un sezionale ad essi dedicato; ancorché le funzioni di importazione automatica nella Dichiarazione Annuale IVA 2018 non siano ancora attive e non sia ancora possibile specificare nelle opzioni tale sezionale, se ne consiglia l’utilizzo fin da subito.

Si evidenzia che i documenti registrati in questo sezionale non verranno considerati ai fini del calcolo delle liquidazioni periodiche del 2018.

Codice fiscale, Partita IVA e numero iscrizione C.C.I.A.A. TS 00797300324.