Si ricorda che ai sensi del Provvedimento AE e GdF dell’8 agosto 2014 la comunicazione telematica dell’indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate va effettuata entro il 31 ottobre 2014 da parte dei soggetti di cui agli artt.11, 12, 13 e 14 del DLgs 231/2007:

  • intermediari finanziari
  • professionisti (commercialisti e consulenti del lavoro, società di servizi in materia di contabilità e tributi, notai e avvocati, ecc…) 
  • revisori contabili
  • altri soggetti (agenzie immobiliari, agenzie recupero crediti, ecc…).

Con la Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014 l’Agenzia Entrate ha specificato che non sono tenuti a tale adempimento i soggetti che avessero già effettuato la comunicazione al Registro Imprese o ai rispettivi ordini.
Per ordinare il prodotto è sufficiente contattare il reparto commerciale.

Codice fiscale, Partita IVA e numero iscrizione C.C.I.A.A. TS 00797300324.