Cosa è cambiato nel mondo delle Certificazioni Uniche 2026? Ecco un breve riassunto delle principali modifiche.

Termini di Invio del File Telematico

Cambiano nuovamente le scadenze per l’invio telematico della CU a seconda della tipologia di reddito: 

  • 16/3: redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, redditi diversi e locazioni; 
  • 30/4: posticipati a questa data i redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente e provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
  • 31/10: redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata

Si precisa che il termine di consegna al contribuente resta il 16/3.

Codici Attività ATECO 2025 

La CU 2025 viaggiava (correttamente) con i vecchi codici ATECO, e la conversione avverrà quindi quest’anno come segue:

  1. Se è presente un archivio di contabilità, verrà preso quel codice ATECO 2025 (se ce n’è più d’uno, viene preso il primo); altrimenti,
  2. viene operata la conversione: se il risultato non è univoco, il comportamento cambia in base alla modalità di creazione:
    1. se si sta creando una singola CU, viene chiesto di selezionare il nuovo codice;
    2. se si sta operando il riporto massivo delle CU per tutti i clienti, viene selezionato il primo tra i disponibili – indicandolo nel report finale.

Redditi da Lavoro Autonomo

  • eliminate le 2 causali N2 e N3
  • introdotto un nuovo codice di non imponibilità 24 per le somme erogate ai medici di medicina generale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfetario senza RA
  • nelle categorie di appartenenza agli enti previdenziali (punto 33 dati previdenziali) è stato introdotta la nuova categoria “Medico del ruolo unico dell’assistenza primaria” che ha preso il codice R, traslando tutti gli altri in sequenza
  • aggiornato il massimale contributivo nella sezione 3 Inps Gestione Separata aggiornato per il 2025 a 120.607,00 (ex 2024 119.650,00)

Locazioni  

  • eliminati i dati catastali dell’immobile locato, non più richiesti per il 2025.
  • resa obbligatoria la compilazione del codice CIN.

Redditi da Lavoro Dipendente

Introdotti e/o aggiornati diversi campi nel modello per recepire le seguenti novità previste dall’art 1 della L. 207/2024:

Compensi agli addetti al controllo e disciplina corse ippiche

Il comma 552 li ha introdotti nell’art 50  c. 1 TUIR alla lett. l-bis come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e soggetti a tassazione se superiori a 15.000 euro (infatti vanno indicati nel campo 13 per la parte assoggettata a tassazione al netto della franchigia e al campo 480 per l’intero ammontare al lordo della quota che non costituisce reddito oltre che nei nuovi campi 767, 776. Si segnala che in virtù dell’introduzione di tali redditi al campo 13 sono stati modificati anche i campi  536 e 544 e l’annotazione CA per tenerne conto)

Somme che non concorrono alla formazione del reddito

È stata introdotta una nuova sezione “Somme che non concorrono alla formazione del reddito” con i campi 718 – 741 per gestire due novità nel campo fiscale:

  • Riconoscimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente ex art 49 Tuir (esclusi i pensionati) ex art 1 c.4 L. Bilancio 207/2025 di una somma che non concorre alla formazione del reddito (se rispettata la condizione di avere un reddito complessivo < uguale a 20.000 euro), per la cui spettanza è necessario individuare anche il “reddito di riferimento”del lavoratore (nel nuovo campo 449) che deve tener conto anche di redditi a cedolare secca, regime forfetario, quota Ace e mance e per la finanziaria 2025 anche delle quote esenti dei redditi di ricercatori e impatriati.
  • Riconoscimento dell’ulteriore detrazione ex art 1 c. 6 L 207/2025 (campi 368 e 469) riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente tra 20.000 e 40.000 euro.

Indennità Tredicesima Mensilità

È stata eliminata la sezione “Indennità Tredicesima Mensilità”, una volta presente nei campi 721-731.

Familiari a carico

Le modifiche principali sono 3 (Art 1 c. 11 L 207/2024 modificato l’art 12 tuir): 

  • riconoscimento delle detrazioni solo ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.  
  • le detrazioni per gli altri familiari sono riconosciute solo agli Ascendenti (genitori) individuati dalla nuova lettera G nelle relazioni di parentela (e non più quindi anche a discendenti, fratelli e sorelle). Introdotta la lettera P per individuare gli altri familiari diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli e dagli ascendenti (eliminata la precedente lettera A per gli altri familiari)
  • le detrazioni non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero (nuovo c. 2-bis art 12 Tuir)

Fringe Benefits

Sono stati rinnovati anche per il prossimo triennio 2025-2027 i benefits di 1.000 e 2.000 euro (Erogazioni in natura campi 474 e 475)

Welfare aziendale – canoni e spese manutenzione

Gli oneri per locazioni e manutenzione di fabbricati sostenuti o rimborsati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori dipendenti per i primi 2 anni dalla data di assunzione, non concorrono a formare il reddito fino a 5.000 euro se sussistono determinati requisiti:

  • il lavoratore deve essere assunto nel 2025 con un contratto a tempo indeterminato, 
  • deve aver trasferito la residenza nel comune sede di lavoro che sia ad almeno 100 km di distanza dalla precedente residenza, 
  • con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato). 

Tale importo va indicato nel campo 476; anche nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione art 51 TUIR” sono stati aggiunti 2 nuovi codici 95 e 96 per individuare il rimborso di tali spese manutenzione o canoni di locazione.

Trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico

Confermato anche per il 2025 il “trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico” (campo 479)

Compensi straordinari del comparto sanitario

Sono stati normati al c. 354, generando i campi 674,675 e 676 per l’indicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sui compensi di lavoro straordinario percepiti dagli infermieri dipendenti del servizio sanitario nazionale

Redditi Lavoro Sportivo

Nella Sezione Redditi Lavoro Sportivo sono stati aggiunti i campi da 787 a 790 con i dati relativi alla durata del rapporto di lavoro che va compilato se i redditi dì di lavoro sportivo dilettantistico o professionistico indicati nei campi precedenti della sezione sono  inferiori alla franchigia di 15.000 euro

Detrazione Comparto Sicurezza

La detrazione massima fruita per il comparto sicurezza è stata ridotta da 610,50€ ad un importo massimo per il 2025 di 458,50€ sia per la tassazione ordinaria che separata (DPCM 24/7/2025)

Mance

Per le mance assoggettate a imposta sostitutiva sono previste due modifiche:

  • ampliata dal 25 al 30% delle retribuzioni percepite la percentuale sul reddito  su cui viene applicata la tassazione agevolata con  l’imposta sostitutiva del 5%;

aumenta il limite reddituale massimo dei titolari del reddito di lavoro dipendente per poter usufruire sulle mance  della tassazione agevolata sostitutiva al 5% che passa da 50.000 a 75.000 euro.

Codice fiscale, Partita IVA e numero iscrizione C.C.I.A.A. TS 00797300324.