La Circolare 28/E ed il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 agosto hanno delineato le modalità di presentazione della dichiarazione 730 per i contribuenti che non abbiano più il sostituto d’imposta nel 2013 e siano a credito. Per tali contribuenti la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012 potrà essere presentata dal 2 al 30 settembre 2013, utilizzando un sostituto d’imposta virtuale avente un particolare codice fiscale specificato dal suddetto provvedimento. Siamo ancora in attesa delle modifiche alle specifiche telematiche, necessarie per poter procedere all’aggiornamento dei nostri programmi; stiamo comunque lavorando per poter rilasciare quanto prima (indicativamente nella settimana del 2-6 settembre) una nuova versione che permetta di inviare questa particolare dichiarazione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato il nuovo termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei modelli 770-2013 Semplificato ed Ordinario. La scadenza del 31 luglio è stata infatti prorogata al 20 settembre 2013.
Ci siamo accorti che alcuni clienti avevano delle posizioni in cui il campo “24 – Altre somme non soggette” era stato compilato lasciando però il campo “23 – Codice” vuoto. Questo genera uno scarto Entratel, in quanto i controlli rilasciati il 24 aprile 2013 richiedono che il campo 23 sia popolato se lo è il campo 24. Il campo 23 può assumere tre valori:
Docenti: nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;
Lavoratori: nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l’80% dell’ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori, appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 238. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;
Altro: nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.
Abbiamo quindi deciso di inserire una funzione che permetta di assegnare rapidamente un valore alle posizioni in questione; è sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiorna cod. 23” nella maschera di dettaglio del lavoro autonomo e si aprirà una griglia contenente i lavoratori autonomi che hanno il campo “24 – Altre somme non soggette” compilato ed il campo “23 – Codice” assente. Da questa maschera è possibile applicare a tutti i soggetti lo stesso codice cliccando su uno dei pulsanti in alto; è comunque sempre possibile modificare ogni singola riga.
La funzione sarà disponibile con la nuova versione di Windired (03.11), in uscita nei prossimi giorni.
Codice fiscale, Partita IVA e numero iscrizione C.C.I.A.A. TS 00797300324.
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